Nel contesto del diritto fallimentare il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza rappresenta un’innovazione davvero importante rispetto al sistema in vigore in precedenza. Ne fanno parte disposizioni inedite relative alla crisi e all’insolvenza, ma ciò che più conta è che si può riscontrare un approccio differente rispetto alle aziende in crisi.
Con l’aiuto dello Studio Legale D’Antuono, che ci ha fornito le informazioni utili per la stesura di questo articolo, andiamo alla scoperta di tutte le novità più importanti che meritano di essere approfondite e messe in risalto.
In particolare, occorre notare un approccio più favorevole rispetto a procedure grazie a cui sia possibile garantire la prosecuzione dell’attività d’impresa in confronto alla semplice liquidazione. D’altro canto, non si può fare a meno di menzionare la presenza di obblighi di salvaguardia, i quali sono stati introdotti allo scopo di rilevare la crisi aziendale in maniera tempestiva e al contempo supportare l’impiego di strumenti che in una fase preliminare siano a sostegno dei processi di ristrutturazione.
Il D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio del 2019
È stato con il D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio del 2019 che è stato introdotto il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, spesso indicato semplicemente con l’acronimo CCII. Il 15 giugno del 2022, poi, il governo italiano ha apportato delle modifiche finalizzate a tradurre in pratica la Direttiva UE 2019/1023, conosciuta come Direttiva sull’Insolvenza, che riguarda le interdizioni, i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e in generale i provvedimenti il cui obiettivo è quello di incrementare gli standard di efficacia che caratterizzano le procedure di ristrutturazione, di insolvenza e di esdebitazione.
Questa direttiva è intervenuta a modificare la direttiva UE 2017/1132. Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza, secondo le previsioni iniziali, sarebbe dovuto diventare effettivo a partire dal 15 agosto del 2020. Le conseguenze della pandemia da Covid-19, però, hanno comportato molteplici rinvii, che sono risultati indispensabili per garantire il recepimento dei princìpi presenti nella Direttiva sull’Insolvenza.
L’entrata in vigore della nuova legge
La nuova legge, dunque, è entrata in vigore il 15 luglio del 2022, e ha sostituito la Legge Fallimentare correlata al Regio Decreto n. 267 del 16 marzo del 1942. Fino allo scorso 15 luglio, infatti, in Italia vigeva una legge fallimentare risalente agli anni ’40 del secolo scorso. Essa in ogni caso continua a essere valida per le procedure concorsuali che sono cominciate prima del 15 luglio.
Crisi aziendali: le misure di prevenzione
L’articolo 3 del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza insieme con il novellato articolo 2086 del codice civile fungono da corollario rispetto agli obblighi che devono essere rispettati dagli imprenditori al fine di identificare in maniera tempestiva i sintomi di crisi.
Gli imprenditori, in particolare, sono tenuti a studiare e mettere in pratica delle specifiche misure di natura contabile, di carattere amministrativo o di tipo organizzativo a seconda della natura e delle dimensioni dell’azienda. Ne deriva un nuovo scenario, nell’ambito del quale una funzione di primaria importanza scaturisce non solo dalla programmazione industriale, ma anche dalla pianificazione del bilancio.
I cambiamenti
Entrando più nel dettaglio, le tutele a cui si fa riferimento vengono predisposte per consentire alle aziende di individuare la situazione di instabilità finanziaria e accertare la reale sostenibilità degli indebitamenti, come pure le prospettive di continuità aziendale in relazione all’anno successivo. Sempre prendendo come riferimento l’articolo 3 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, si possono scoprire gli specifici segnali di allarme per la rapida attivazione degli organi sociali, in modo che sia possibile superare le crisi finanziarie.
Come individuare i segnali di allarme
Fra i segnali di allarme che è necessario tenere in considerazione ci sono le passività verso i fornitori scadute da almeno 90 giorni e di importo superiore alle passività non ancora scadute. Nel novero dei segnali, poi, vanno citati i ritardi relativi ai pagamenti che riguardano gli oneri retributivi scaduti da almeno 30 giorni e di importo superiore alla metà del totale delle passività mensili.
Inoltre, bisogna tenere in considerazione degli interessi di mora in base a cui si attivano gli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati e le esposizioni nei confronti del sistema creditizio e degli intermediari scadute da almeno 60 giorni per il 5 per 100 o più delle esposizioni.
Impresa in crisi: come comportarsi
A fronte di una potenziale crisi, sono molteplici gli strumenti che possono essere adottati da un’impresa e da un imprenditore per giungere a una risoluzione: la liquidazione giudiziale, il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e la composizione negoziata. Ciò vuol dire fra l’altro che gli interessi dei creditori devono essere privilegiati rispetto agli interessi dei soci nel modus operandi degli imprenditori e degli amministratori delle società che sono in crisi.
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