Per svolgere l’attività di intermediazione immobiliare è necessario possedere tutti i requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1989 n. 39.
I requisiti sono di tre tipi: personali, morali e professionali.
I requisiti personali sono: la maggiore età; essere cittadino italiano o cittadino di uno stato membro della comunità europea o straniero residente in Italia con valido permesso di soggiorno; avere il godimento dei diritti civili; avere la residenza o il domicilio professionale o sede legale nella provincia in cui si intende esercitare l’attività; avere un diploma di scuola secondaria superiore.
I requisiti morali sono: non essere interdetto, inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o per delitti dolosi per cui sia prevista una pena non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, non essere sottoposto a provvedimenti antimafia.
I requisiti professionali sono: avere frequentato un corso di formazione, avere superato un esame finale presso la Camera di Commercio, prestare idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali.
Chi è in possesso dei suddetti requisiti può procedere con la presentazione telematica all’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio apposita SCIA mediante la procedura della Comunicazione unica, autocertificando così il possesso dei requisiti essenziali allo svolgimento dell’attività.
La data di inizio dell’attività coincide con la data di presentazione della domanda e l’attività può essere svolta su tutto il territorio nazionale.
L’AGENTE IMMOBILIARE HA DEGLI OBBLIGHI?
L’agente immobiliare dovrebbe avere una conoscenza dei principali servizi del settore immobiliare e ha l’obbligo di essere imparziale, questo significa che non può avere rapporti di dipendenza, collaborazione o rappresentanza con le parti coinvolte nell’affare. Ne consegue che l’agente immobiliare non può seguire l’intermediazione in affari che riguardano parenti, amici, collaboratori o conoscenti a cui sia legato da qualsiasi tipo di rapporto.
Inoltre l’agente immobiliare deve comportarsi secondo il principio della correttezza e con la diligenza del buon padre di famiglia. Più precisamente è tenuto a comunicare a tutte le parti coinvolte nell’operazione tutte le informazioni in suo possesso o conoscibili che riguardano l’affare. Risponde dell’autenticità delle sottoscrizioni, quindi deve presenziare a tutte le firme delle parti per garantirne la veridicità. E’ anche responsabile dell’ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.
Se i suddetti obblighi non vengono rispettati sorgerebbe l’obbligo di risarcimento del danno.
Un altro obbligo del mediatore prevede il rispetto della normativa antiriciclaggio (D.Lgs 231/ 2007 e successive modifiche), cioè di effettuare l’adeguata verifica della clientela.