Diritti d’autore: sono validi anche per i traduttori?

traduttoreI diritti d’autore e la loro violazione sono problematiche che nascono nel momento stesso in cui è creata un’opera, ancora prima della sua registrazione. Poichè le situazioni in cui avviene la violazione del copyright possono essere molteplici e non sempre di facile individuazione, vediamo se le regole per riconoscerle sono valide anche per i traduttori.

Quando avviene la violazione dei diritti d’autore?

La violazione della proprietà intellettuale è principalmente regolamentata dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio 1941. In genere l’infrazione avviene quando c’è un plagio, una riproduzione di un’opera esistente a fini commerciali oppure una sua modifica, senza l’autorizzazione del titolare.

Occorre chiarire che per opera esistente è inteso qualsiasi libro, testo, canzone, audiovisivo, filmato, video, poesia oppure musica, creati da un soggetto e registrata regolarmente presso la SIAE.

Per approfondimenti e/o chiarimenti in merito a diritti violati vi consigliamo di rivolgervi al sito https://www.nocopyplease.com/dove un team di esperti saprà assistervi per la vostra tutela.

In che posizione si colloca la traduzione nella violazione dei diritti d’autore?

Nel processo di traduzione, in particolare, raramente ci si limita a trasferire parole specifiche da un idioma ad un altro. Tradurre è quindi un vero e proprio processo creativo in quanto molto spesso nell’idioma di partenza ci sono tantissime sequenze di termini diversi utilizzabili per esprimere un concetto.

Basti pensare alla vastità di sinonimi che presenta la lingua italiana nell’indicare un sostantivo oppure un aggettivo. Nel testo tradotto, quindi, è riflessa senza ombra di dubbio la creatività di colui che traduce.

Comunque ci sono alcune differenze sostanziali tra i testi tradotti dei diversi tipi. Nel tradurre un testo specialistico, il traduttore deve attenersi esattamente alle parole scritte, le traduzioni più generiche godono di maggiore libertà.

Una traduzione legale come un certificato di nascita, un contratto di vendita sono dei testi specialistici e devono essere tradotti tali e quali, rispettando la lingua d’origine.

Allo stesso modo vengono considerate le traduzioni di tipo tecnico, come un libretto di istruzioni, in cui è importante formulare esattamente i termini.

Altra cosa è una traduzione di un libro, di un testo di poesie oppure di un racconto. In questi casi si tratta di testi che hanno l’obiettivo di dare notizie e fornire intrattenimento al lettore e, per forza di cosa, dovranno essere accattivanti. Per renderle tali entra in gioco la capacità creativa del traduttore, l’unico elemento che potrà contraddistinguere un’opera letteraria tradotta.

E’ da sottolineare che riuscire a parlare una lingua fluentemente e rimanere aggiornati non è cosa semplice. Inoltre i corsi di lingua hanno un costo a volte considerevole e non sempre tutti riescono ad essere aggiornati con corsi o viaggi all’estero per perfezionare la lingua.

Creatività e traduzione nel diritto d’autore

Per comprendere meglio quando si incorre in una trasgressione, interviene la normativa tedesca sui diritti d’autore (UhrG) al paragrafo 3, dove si afferma che:

Le traduzioni e gli altri adattamenti di un’opera che sono creazioni intellettuali personali dell’autore, sono protetti come opere indipendenti, fatto salvo il diritto d’autore dell’opera adattata.”

É quindi è chiaro come la norma a tutela del diritto d’autore protegga le traduzioni qualora si tratti di creazioni di tipo intellettuale e personale di colui che traduce. Ovviamente occorre tenere presente che soltanto le traduzioni originali ricevono la tutela da parte della legge.

Da sottolineare, però, che la regola a proposito del diritto d’autore evita una definizione esatta del livello della creatività o dell’originalità da rilevare nella traduzione. Tale riferimento dovrà essere chiarito dal tribunale competente, a seconda del caso.